L’8 maggio 2024 è entrata in vigore la L. 55/2024 contenente le “Disposizioni in materia di
ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”,
che ha disposto, tra il resto, l’istituzione di due differenti albi – dei pedagogisti e degli educatori
professionali socio-pedagogici – nonché la costituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed
educative.
Tale norma ha definito le professioni operanti in campo pedagogico ed educativo, indicando
i requisiti necessari per l’esercizio di tale professione.
Tra i requisiti è indicato anche quello dell’obbligatoria iscrizione al relativo albo, che tuttavia va
coordinato con la ancor vigente normativa di introduzione dei titoli abilitanti (art. 1, comma 595-599,
legge n. 205/2017 e D.lgs. n. 65/2017 in quanto richiamato) e con la fase di prima attuazione normata
dall’art. 11 della L. 55/2024.
Sono emerse non poche difficoltà interpretative, anche con riferimento al termine entro cui
far pervenire le domande di iscrizione in prima applicazione, fissato dall’art. 10 entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della legge (dunque il 6 agosto). È probabile – e auspicabile – che detto
termine sia prorogato (occorre però un intervento legislativo) e tuttavia, in ogni caso, riteniamo che
sia un termine fissato solo per la prima costituzione della platea di iscritti per poter procedere
all’indizione delle elezioni dei presidenti degli albi, essendo contemplato nell’art. 10, comma 2, della
L. 55/2024 che disciplina appunto il tema elettorale, e non per la presentazione delle domande in
prima attuazione ai sensi dell’art. 11, che prevede solo che siano presentate a partire dalla data di
nomina del commissario, senza un richiamo al termine fissato dall’art. 10. Tale interpretazione, che
riteniamo corretta, è stata assunta dal Commissario designato della Puglia, con provvedimento in data
5/07/2024, che ha fissato come termine finale il 2 ottobre. Cautelativamente si suggerisce di rispettare
in ogni caso il termine, nell’auspicio che sia prorogato, soprattutto per chi, come si dirà, ha ai sensi
dell’art. 11, una più ampia possibilità di iscrizione in sede di prima attuazione della nuova normativa.
La questione decisamente più rilevante è far chiarezza in ordine ai titoli legittimanti
l’iscrizione all’albo degli educatori socio-pedagogici, come individuati ex artt. 4 e 11 della L.
55/2024.